Il 7 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la conversione del decreto Pa.
Nello specifico, il D.L. n. 25/2025, all’articolo 9, comma 2 bis, prevede l’obbligo, per i segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale (Fascia C), di partecipare annualmente, fino al conseguimento della prima nomina, ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell’albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all’albo di competenza, pena cancellazione dall’albo.
Il provvedimento prevede, inoltre, la cancellazione dall’albo del segretario di fascia iniziale nel caso in cui quest’ultimo non consegua la prima nomina entro il termine di cinque anni.
Questa norma avrebbe un senso logico qualora i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti provvedessero alla nomina dei neo segretari comunali del Corso concorso CO.A. 2021.
Ma così non è.
Cosa accade ai neo segretari comunali con la complice autorizzazione degli albi regionali presso le Prefetture dei capoluoghi di Regione?
I neo segretari comunali, pur partecipando agli avvisi bisettimanali non ottengono l’individuazione e quindi la prima nomina.
Ciò accade perché è meno dispendioso economicamente pagare un segretario già titolare a scavalco.
Infatti, esso, in alcuni casi, oltre ai suoi Comuni di titolarità, riesce a ottenere incarichi a scavalco in molti altri molteplici Comuni.
In tale situazione, il peso è unicamente a carico dei neo segretari comunali, invece i sindaci, pur pubblicando le sedi non nominano il segretario titolare.
Però, paradossalmente, da anni lamentano di non poter avere un segretario comunale titolare per carenza di disponibilità di iscritti all’albo.
Di conseguenza, risulta che il provvedimento non è bilanciato con un obbligo ai sindaci di nominare il segretario titolare, pur essendo coerente con la necessità di far pulizia dei tanti iscritti all’albo che non hanno mai conseguito la prima nomina in un Comune.
È comunque utile tener presente che un obbligo giuridico alla nomina del segretario è previsto dall’articolo 97 del Tuel.
Tale articolo sancisce al comma 1: “Che il comune e la provincia hanno un segretario titolare” e che la non nomina del segretario titolare per molti anni potrebbe costare lo scioglimento del consiglio comunale per “grave e persistente violazione di legge“.
Questa possibile sanzione, però, sarebbe stato opportuno ribadirla e inserirla come contrappeso nello stesso articolo 9, comma 2 bis.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 16/05/2025 “Segretari, la raffica di scavalchi chiude le porte ai nuovi ingressi”
Autore: Giampiero Vangi