Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Affari Generali

Stop all’abuso di privacy

Questi i principi formulati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-526/24, efficaci anche in Italia, considerato che il GDPR è direttamente applicabile a tutti gli Stati dell’UE.

Il primo riguarda la legittimità del rifiuto in caso di prima richiesta di esercizio dei diritti di privacy: il Gdpr stabilisce che può essere rifiutata la risposta a richieste eccessive, ad esempio “ripetitive”.

La Corte di Giustizia precisa che non è necessario uno stillicidio di richieste.

Infatti, anche una prima richiesta può essere eccessiva, se la sua natura abusiva (la cui prova spetta all’impresa o pubblica amministrazione) emerge da altri fattori.

Tra questi, vanno considerati:

  • il fatto che l’interessato ha spontaneamente fornito i suoi dati,
  • il tempo trascorso tra rilascio dei dati e richiesta di accesso e,
  • la condotta della persona (come la reiterazione delle richieste di accesso e di danni).

Da tutto ciò si può desumere che le richieste sono presentate non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, ma con lo scopo abusivo di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento.

Qual è il secondo principio formulato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea?

Il secondo principio enunciato nella sentenza chiarisce che se, da un lato, anche una mancata risposta a una richiesta di accesso (con la conseguente incertezza se i dati siano trattati e se siano esatti) sia, in astratto, un danno morale risarcibile, dall’altro lato, però, il risarcimento non è automaticamente agganciato alla sola violazione del GDPR: l’interessato, infatti, deve provare di aver subito un danno effettivo (conseguenza della violazione) e, soprattutto, lo stesso interessato non può ottenere il risarcimento nel caso in cui la causa determinante del danno sia il suo proprio comportamento.

I principi della pronuncia possono essere estesi a tutti i diritti previsti dal GDPR (rettifica, oblio, limitazione, portabilità, opposizione, diritti nelle decisioni interamente automatizzate).

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Fonte: Italia Oggi n. 67 del 20/03/2026 pag. 27
Autore: Antonio Ciccia Messina

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