La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 18/2024, si è espressa in merito alla possibilità, per gli incentivi ad personam erogati ai titolari degli uffici tributi comunali che rappresentano il proprio ente in giudizio, di evitare il tetto generale al salario accessorio.
I giudici contabili hanno dato quindi il via libera ai premi per i titolari degli uffici tributi comunali che rappresentano il proprio ente in giudizio.
In particolare, hanno specificato che tali somme evitano il tetto generale al salario accessorio, correlato alla spesa 2016 ex art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto si tratta di incentivi ad personam eterofinanziati.
Incentivi ad personam fuori dal tetto al salario accessorio: come gestirli
Tali risorse devono essere prima riscosse e gestite, nell’ambito delle indicazioni dei contratti nazionali, secondo le modalità dettate nel regolamento interno, che dovrà anche prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria e tenere indenne l’ente locale dal peso dei costi connessi.
A tal proposito, anche l’Aran aveva affermato che le spese di lite liquidate dal giudice tributario, acquisite e riscosse dall’ente locale, possono essere destinate all’incentivazione del dirigente o titolare di posizione organizzativa, sotto forma di incentivi specifici, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell’ipotesi in cui si determini il superamento del limite massimo stabilito per questa voce.
La sezione Autonomie, nella nuova deliberazione, ha ribadito che la deroga ai vincoli scatta al verificarsi di due condizioni:
- che si tratti di risorse eterofinanziate;
- che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi.
Fonte: Il Sole 24 ore del 04/10/2024, n. 274, p. 34
Autori: Carmine Cossiga