Nelle progressioni verticali le amministrazioni possono decidere di valutare solamente i titoli di studio che hanno una diretta attinenza con il profilo in esame.
I Tar, con una serie di recenti sentenze, hanno fornito importanti indicazioni in merito all’applicazione della disciplina legislativa e contrattuale sulle progressioni verticali.
Le diverse pronunce riguardano sia le progressioni ordinarie che quelle in deroga.
Il Tar Emilia-Romagna, sezione di Parma, con la sentenza n. 27/2025 ha precisato che, nelle procedure di progressione verticale speciale o in deroga i bandi possono prevedere la sola valutazione dei titoli di studio che hanno una diretta attinenza con il contenuto della prestazione che si andrà a svolgere.
Le stesse regole si applicano alle procedure di progressione verticale ordinaria.
Il Tar della Toscana, con la sentenza n. 125/2025, ha affermato il principio che l’anzianità triennale non è condizione per la partecipazione alle progressioni verticali ordinarie ma, in mancanza di questo requisito non si può valutare in alcun modo l’anzianità richiesta.
In particolare, secondo i giudici toscani, non deve essere considerata come possibile la valutazione annuale.
Cosa hanno ancora affermato i giudici amministrativi chiamati a pronunciarsi in altre occasioni sulle progressioni verticali?
Ed ancora, secondo il Tar Liguria, sentenza n. 933/2024, deve essere considerato legittimo prevedere una prova scritta nelle progressioni verticali.
Tuttavia, per i giudici, è necessario informare preventivamente i candidati dei contenuti della stessa.
Il Tar del Lazio, sentenza n. 4036/2025, consente anche di prevedere un colloquio.
Il Tar della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 525/2025, considera inoltre legittimo il regolamento adottato dall’ente che limiti la partecipazione alle procedure di progressione verticale speciale ai dipendenti inquadrati in un profilo professionale compatibile con il posto da ricoprire.
Sulla materia sono comunque sorti contrasti sulla possibilità di valutare esclusivamente l’esperienza maturata presso lo stesso ente.
Secondo il Tar del Lazio sentenza n. 4036/2025, la scelta delle amministrazioni di valutare nelle progressioni verticali esclusivamente l’esperienza maturata presso lo stesso ente deve essere ritenuta illegittima se nel regolamento dell’ente tale previsione non è contenuta.
Per il Tar della Campania, sentenza n. 1247/2025, le p.a., invece, possono decidere di valutare nelle progressioni verticali solo l’esperienza maturata presso lo stesso ente se il regolamento non dispone diversamente.
Infine, deve essere ricordato che appartiene al giudice amministrativo la competenza sui contenziosi in questa materia in considerazione della sua natura concorsuale.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2025 pag. 29
Autore: Arturo Bianco