L’Inps, con la circolare n. 95/2025, ha fornito alcuni chiarimenti sulla gestione dei congedi parentali dopo le novità introdotte dalla Legge n. 207/2024.
L’art. 1, co. 217, della Legge di bilancio 2025, nel modificare l’art. 34, co. 1, del D.Lgs. n. 151/2001, ha innalzato l’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per il terzo mese di congedo parentale, a partire dal 1° gennaio 2025.
Come ha precisato l’Inps, la norma non ha aggiunto ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma ha portato l’indennità all’80%, per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità è prevista solo per i periodi compresi nei primi tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
L’eventuale quarto mese di congedo parentale fruito dalla madre può essere valorizzato soltanto al 30% della retribuzione, in quanto ricadente nel periodo utilizzabile dal padre.
Infatti, i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. Inoltre, la fruizione avvicendata tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Nuova disciplina dei congedi parentali: altre precisazioni
Si precisa inoltre che il diritto all’indennità maggiorata è condizionato da due requisiti:
- i mesi vanno fruiti entro 6 anni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento;
- la fruizione deve collocarsi temporalmente in epoca successiva alla conclusione del congedo di maternità o paternità, purché quest’ultimo termini dopo il 31 dicembre 2023 (per l’elevazione dal 60% all’ 80% del secondo mese) e dopo il 31 dicembre 2024 (per l’elevazione dal 30% all’80% del terzo mese).
Per determinare la fine del congedo di maternità per fruire dei mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, vanno compresi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.
Per la presentazione della domanda si invia la richiesta tramite il portale Inps, avvalendosi di un’identità digitale Spid, Cie, Cns, oppure, tramite il Contact Center dell’Inps o gli istituti di patronato.
Se l’Inps accerta un’indebita fruizione del congedo, è il datore di lavoro a dover recuperare l’ammontare dal cedolino del lavoratore e a restituire il relativo importo all’Istituto.
Il datore può optare anche per il rilascio da parte del lavoratore di un’autocertificazione che attesta sia il diritto che la corretta ripartizione tra i due genitori, evitando di erogare indebitamente l’indennità all’80%.
Infine, in caso di malattia del bambino è possibile sospendere il congedo parentale.
Fonte: Il Sole 24 ore n. 164 del 16/06/2025 pag. 30 “Congedi parentali all’80%, rileva la fine della maternità”
Autori: Ornella Lacqua Alessandro Rora Porta