L’ARAN, con l’orientamento applicativo pubblicato in data 9 luglio 2025 (Id: 35066), si è espressa su un quesito relativo al corretto calcolo dei termini di preavviso.
In particolare, è stato chiesto se tali termini possono essere calcolati con riferimento alla data in cui il dipendente formalizzi le proprie dimissioni, anche se comunicata con largo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto.
Il chiarimento dell’Aran sul calcolo dei termini di preavviso
Secondo l’ARAN i termini del preavviso, in base ad una corretta interpretazione dell’art. 12 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 9.5.2006, devono essere calcolati con riferimento alla data in cui il rapporto di lavoro deve considerarsi risolto.
A nulla rileva che la comunicazione delle dimissioni intervenga con largo anticipo.
Il calcolo deve, comunque, tener conto dei giorni di assenza legittimamente previsti dal CCNL (ferie, permessi retribuiti) che il lavoratore ha diritto a fruire.
Si ricorda, altresì che, secondo la richiamata disciplina il preavviso deve essere lavorato, fatta salva la previsione contenuta nel comma 4 del richiamato articolo che prevede la facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte senza il rispetto dei termini dello stesso.
In tal caso non si applicano le previsioni del precedente comma 4 che regolano gli effetti economici collegati all’indennità di mancato preavviso.
Fonte: ARAN del 18/07/2025 “Quesito ARAN su preavviso”
Autore: Redazione Paweb