lavoro agile
Personale Enti Locali

Aran: sì allo svolgimento del lavoro agile all’estero

L’Aran ha espresso parere positivo sullo svolgimento del lavoro agile in territorio estero.

L’importante è che tale modalità garantisca la sussistenza dei necessari requisiti organizzativi e tecnologici.

Nello specifico, l’Aran, con il parere n. 39301/2025, ha chiarito che è legittimo lo svolgimento dello smart working all’estero.

Il caso in esame nasce da un quesito avanzato da un ente.

L’ente si è interrogato sulla legittimità del permesso di far svolgere la prestazione lavorativa da remoto o in modalità agile all’estero.

L’Aran gli ha risposto che la disciplina contrattuale relativamente ad entrambe le tipologie non contiene disposizioni che escludono espressamente lo svolgimento della prestazione lavorativa in territorio estero.

Quando non è possibile svolgere il lavoro agile?

L’Aran precisa che l’attività lavorativa deve essere prestata in sede, qualora lo svolgimento della stessa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato. Ciò può accadere:

  • a causa di problematiche di natura tecnica e/o informatica,
  • per sopravvenute esigenze di servizio (art. 66, co. 4 e 5, del CCNL del 16 novembre 2022).

In caso di problematiche di natura tecnica, alternativamente al rientro in servizio si potrebbe giustificare la giornata intera con un istituto di legge o di contratto.

Altrimenti, i rientri per sopravvenute esigenze di servizio possono essere ridotti anche da una attenta rivisitazione dei criteri con i quali mappare le attività.

Tali criteri devono garantire, alle attività smartizzate, autonomia tale che non comporti un possibile rientro in servizio nel periodo individuato.

Andando a distinguere, il lavoro da remoto può essere reso senza l’alternanza con il lavoro reso in presenza.

Nel lavoro agile, invece, sussiste la prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza.

E’ rimessa alla responsabilità e alla prerogativa datoriale la possibilità di regolamentare detta opzione.

Il datore compone l’accordo individuale di ogni elemento utile al rispetto delle disposizioni contrattuali e legali in materia.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 15/10/2025
Autori: Consuelo Ziggiotto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.