La performance del segretario spetta all’Oiv e deve rispettare i criteri di obiettività, misurabilità e trasparenza previsti dalla normativa sul pubblico impiego.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6109/2026.
Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco che lo nomina (art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000).
Tuttavia, quando si tratta di valutarne le competenze professionali, l’organo politico non può sostituirsi all’Organismo di valutazione, il quale, svolge funzioni di misurazione e valutazione della performance.
La performance del segretario: i contenuti dell’ordinanza
Nel caso in esame, il segretario di un Comune impugnava la valutazione della performance per gli anni 2018-2019 effettuata dall’ente,
Egli sosteneva che la stessa fosse arbitraria e priva di parametri misurabili perchè effettuata dal sindaco senza adeguata competenza tecnico-giuridica e in contrasto con il ruolo dell’Oiv.
Secondo la Corte, la necessità di porre dei limiti alla discrezionalità politica risulta dalle disposizioni contrattuali e normative che esigono il collegamento dell’indennità di risultato ad obiettivi misurabili e ad una valutazione formale.
Di conseguenza, la mancata istruttoria tecnica è suscettibile di compromettere la legittimità dell’esito valutativo.
La pronuncia in oggetto riveste una particolare importanza anche per il fatto che l’indennità di risultato non può essere erogata al segretario comunale in modo automatico e per il solo servizio lavorativo prestato.
Ed ancora, le p.a. sono tenute ad adottare strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa, ma anche quella individuale.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 08/04/2026
Autore: Michele Nico

