La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 27/2026, è intervenuta in merito alla questione della costruzione del bilancio economico-patrimoniale mediante affidamento a soggetti esterni. Infatti, ad oggi, l’ente trasmette agli stessi, a fine esercizio, i dati della contabilità finanziaria, che vengono rielaborati ai fini della predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico.
Tale procedura comporta che il responsabile del servizio finanziario si trova spesso a validare e sottoscrivere dati la cui formazione non è avvenuta all’interno del sistema amministrativo-contabile dell’ente e sui quali non ha un controllo diretto e continuo.
Questo metodo, però, alla luce della giurisprudenza contabile e del nuovo modello Accrual, non può più essere considerato compatibile con l’ordinamento.
Cosa ha affermato la Corte dei conti alla luce del nuovo modello Accrual?
La Corte emiliana ha ribadito che la tenuta della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali costituisce una funzione propria e indefettibile del responsabile del servizio finanziario, in quanto espressione di pubblica potestà e parte integrante del sistema dei controlli interni.
Di conseguenza, tale attività non è esternalizzabile a soggetti privati o consulenti esterni.
I magistrati contabili hanno altresì precisato che l’attività di rielaborazione dei dati contabili finalizzata alla predisposizione del bilancio economico-patrimoniale non può essere considerata un “servizio”. Infatti, essa deve essere ricondotta alla categoria della consulenza.
Tale differenziazione richiama il quadro normativo che disciplina il conferimento di incarichi a soggetti esterni.
Il problema, però, è che la tendenza a replicare il modello contabile previgente, basato sull’esternalizzazione dell’elaborazione dei dati economico-patrimoniali a soggetti terzi, rischia di vanificare l’obiettivo principale della riforma Accrual.
Che, ricordiamo, è quello di rendere la contabilità un sistema integrato e di conoscenza diretta all’interno dell’ente.
La mancanza di un presidio interno nella fase di riclassificazione e rettifica comporta che l’ente non acquisisca piena consapevolezza della natura delle rettifiche apportate, dei criteri utilizzati e delle logiche di costruzione del conto economico e dello stato patrimoniale.
Inoltre, l’introduzione del modello Accrual rende ancora più evidente l’esigenza di un presidio interno della funzione contabile.
In conclusione, la giurisprudenza della Corte dei conti ha delineato criteri molto rigorosi per il ricorso a consulenze e incarichi esterni da parte delle Pa.
Nello specifico, il principio cardine è che l’apporto professionale esterno deve essere integrativo e non sostitutivo delle funzioni ordinarie dell’ente.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 10/04/2026
Autore: Corrado Mancini

