CCNL e progressioni orizzontali: via libera al ricalcolo per quelle vecchie
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CCNL e progressioni orizzontali: via libera al ricalcolo per quelle vecchie

CCNL e progressioni orizzontali: l’incremento stipendiale pari all’Indennità di vacanza contrattuale (Ivc) ricade anche sulla progressione storica.

L’Aran, con l’orientamento applicativo 30 giugno 2026, n. 37607, ha precisato che, ai sensi del CCNL 23 febbraio 2026 del comparto delle Funzioni Locali, le progressioni orizzontali storicizzate a partire dal mese di aprile 2023 devono essere ricalcolate.

Il dubbio interpretativo è nato dal fatto che l’incremento contrattuale relativo al 2023 era pari all’Indennità di vacanza contrattuale (Ivc). Inoltre, a partire da aprile dello stesso anno entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale che ne fissava il valore. Nello stesso periodo, l’Ivc era calcolata sia sullo stipendio base, sia sulle progressioni orizzontali.

CCNL e progressioni orizzontali: l’incremento stipendiale pari all’Ivc deve o meno ricadere anche sulla progressione storica?

Ai fini di un maggior chiarimento consideriamo, a titolo di esempio, che nel 2023 la vacanza contrattuale di un C5 era pari a 10 Euro mensili, di cui 8,91 legati al tabellare iniziale e 1,09 alla progressione economica. Poiché la progressione in godimento al 1° aprile era pari a 216,41 Euro, non risultava chiaro se la parte di Ivc, pari 1,09 Euro, dovesse portare l’assegno a 217,50 Euro.

L’Aran ha pertanto chiarito che la vacanza contrattuale costituisce un anticipo del trattamento economico e che, con la firma del contratto, muta la propria natura con effetto retroattivo. Tornando all’esempio precedente, quindi, la quota di 1,09 Euro ha valore incrementativo portando l’importo a 217,50 Euro.

Va sottolineato che l’incremento della progressione finanziato con oneri destinati alla contrattazione nazionale grava sul fondo delle risorse decentrate. Quindi, per garantire la neutralità di questa operazione, è necessario aumentare le risorse stabili dello stesso importo. Analogamente agli altri aumenti contrattuali, anche questo intervento sul fondo deve considerarsi neutro rispetto al tetto del salario accessorio.

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Fonte: IlSole24Ore n. 183 del 06/07/2026 pag. 25 “Via libera al ricalcolo per le vecchie progressioni”
Autore: Tiziano Grandelli  Mirco Zamberlan

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