progressioni orizzontali
Personale Enti Locali

Progressioni orizzontali, esperienza distinta dall’anzianità

Le progressioni orizzontali sono uno degli istituti maggiormente innovato dalla bozza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2025-2027 del comparto Funzioni locali.

Nello specifico sono due le maggiori novità di rilievo delle progressioni orizzontali.

La prima riguarda il tema della “esperienza professionale”.

In questi anni, la dottrina, la giurisprudenza e, soprattutto, gli operatori del settore identificano l’esperienza professionale con l’anzianità.

La nuova bozza considera la progressione orizzontale un mezzo per remunerare il “maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”.

La maggiore competenza, quindi, non dipende direttamente dall’anzianità.

La progressione orizzontale non ha nulla per essere assimilata ai vecchi “scatti”.

La nuova bozza di Ccnl precisa che il punteggio da attribuire nelle procedure selettive per valorizzare l’esperienza “può essere determinato in misura non strettamente proporzionale alla durata della stessa, tenuto conto del diverso accrescimento professionale nelle diverse fasi della vita lavorativa e/o delle concrete esperienze di lavoro che abbiano contribuito all’acquisizione di maggiori o nuove competenze”.

Pertanto, la nuova disposizione scinde, con chiarezza, anzianità ed esperienza.

Inoltre, secondo la medesima disposizione, le maggiori competenze possono essere acquisite non in funzione alla “durata” dell’attività lavorativa, ma sulla base di accrescimenti professionali.

Gli accrescimenti professionali sono misurabili da esperienze di lavoro concrete e dimostrabili.

Qual è la seconda novità in tema di progressioni orizzontali?

La bozza qualifica espressamente come “non obbligatori” gli ulteriori criteri per la selezione nelle progressioni orizzontali.

In sede di contrattazione collettiva sono definiti come “correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall’ente”.

La bozza consente di utilizzare, per i sistemi organizzativi e di valutazione, l’intelligenza artificiale.

Restano materia di confronto i criteri generali del sistema di valutazione della performance.

Del confronto dovrà essere oggetto anche “un eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale”.

Gli enti, quindi, possono decidere di “introdurre o utilizzare sistemi di intelligenza artificiale o algoritmi automatizzati a supporto dei processi organizzativi, gestionali o decisionali che incidano sul rapporto di lavoro”.

In tal caso, gli enti saranno comunque obbligati a fornire un’informativa preventiva.

Tuttavia, non sarà possibile adottare decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o influenzino il rapporto di lavoro del dipendente, senza un appropriato intervento umano.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 149 del 24/06/2026 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri

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