Il nuovo decreto P.A., il D.L. n. 144/2026, è stato convertito in Legge n. 174/2026. Tra le novità di maggior rilievo spicca quella riguardante il tema della monetizzazione delle ferie non godute.
L’art. 5, co. 8, del D.L. n. 95/2012 stabiliva il divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite per il personale pubblico.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, fatta propria anche dai giudici nazionali, ha però progressivamente attenuato tale rigidità. Essa ha stabilito che la perdita del diritto all’indennità monetaria si verifica solo se, nonostante il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di fruire tempestivamente delle ferie, quest’ultimo vi abbia rinunciato “consapevolmente”.
Con questa modifica normativa si introduce una procedimentalizzazione degli obblighi del datore di lavoro, da intendersi come il dirigente o l’elevata qualificazione responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie. Egli, quindi, è tenuto, attraverso i propri poteri organizzativi, a garantire al personale assegnato la possibilità di fruire pienamente del diritto alle ferie così come stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.
Ferie non godute: ecco la nuova formulazione del divieto di monetizzazione
La nuova formulazione della norma sul divieto di monetizzazione stabilisce che il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria. Questo, però, solo nei seguenti casi:
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- nei limiti di seguito indicati.
Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali. Contestualmente lo informa anche del fatto che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato. In questo caso non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipende dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Fonte: ItaliaOggi del 10/10/2026, n. 240, p. 26 “Ferie, il dirigente deve attivarsi”
Autore: Matteo Barbero

