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Appalti Pnrr, il Mit ribadisce: non si applica il nuovo codice

Il MIT, con i pareri, nn. 2097, 2115 e 2153, ha fornito una serie di risposte in tema di appalti del PNRR/PNC di competenza dei comuni non capoluogo e non solo.

Sulla stessa questione, l’articolo 10 del D.L. n. 176/2022, convertito con Legge n. 6/2023, ha chiarito che l’obbligo dei comuni non capoluogo di ricorrere ad un ente sovracomunale per l’esperimento delle procedure di gara del PNRR/PNC si impone – a pena di illegittimità – per appalti di beni/servizi di importo pari o superiore ai 139mila euro e, per lavori, per importi pari o superiori ai 150mila euro.

Quali altri aspetti ha affrontato il MIT nei pareri in merito agli Appalti PNRR?

Il MIT nei pareri n. 2097 e n. 2115 ha affrontato anche altri aspetti ricordando che l’ufficio di supporto rimarca che la questione della qualificazione delle stazioni appaltanti non riguarda gli appalti del PNRR/PNC.

Un altro aspetto ancora da chiarire completamente riguarda il tema dell’applicazione del nuovo Codice dei contratti.

In particolare, se le norme del nuovo Codice siano applicabili agli appalti PNRR/PNC avviati a far data dal 1° luglio 2023.

Ovvero per appalti PNRR/PNC il cui bando sia stato pubblicato o la lettera di invito (nel caso di procedure negoziata) sia stata trasmesso dal 1° luglio.

Dunque, risulta molto importante che la questione sia stata sottoposta all’ufficio di supporto legale che fornisce la propria risposta con il parere n. 2153/2023.

L’ufficio di supporto ha escluso che vi siano norme del nuovo Codice applicabili alla procedura PNRR/PNC pur bandite dal 1° luglio 2023.

Inoltre, nel parere si legge che “sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Mit del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al D.L. n. 77/2021 sono state introdotte solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere“.

Il chiarimento appare di sicura utilità poiché ad esempio i Rup sono abilitati ad utilizzare disposizioni che nel nuovo Codice hanno una diversa impostazione.

È bene evidenziare, però, che le disposizioni del codice del 2016 presentano anche delle complessità/aggravi di procedimento.

Si pensi al concetto pregresso sulla rotazione che impedisce anche il reinvito dei concorrenti solo invitati all’appalto (semplificato) precedente.

Mentre, l’articolo 49 del nuovo Codice impone la rotazione solo nei confronti del pregresso affidatario.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 04/10/2023
Autore: Stefano Usai

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