Concessioni e Pef: le valutazioni alla Pa
Appalti

Concessioni e Pef: le valutazioni alla Pa

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 795/2022, offre un’interessante contributo interpretativo sulla natura del rapporto tra concessioni e Pef.

Il piano economico finanziario, detto anche Pef, garantisce l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa concessoria attraverso la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l’arco temporale della gestione. Esso è, quindi, lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, cioè il concedente e il concessionario, come descritto nell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti). L’adeguatezza e la sostenibilità dell’operazione devono essere valutate dall’amministrazione concedente:

  • alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili;
  • sulla base delle eventuali prescrizioni che la stessa amministrazione ha dettato per la selezione del concessionario.

La funzione del Pef è quella di dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per tutta la durata della concessione. Ciò avviene quando l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa è tale da consentire il rientro degli investimenti conseguendo un utile.

A questo punto l’ente, grazie al rapporto tra eventuali concessioni e Pef, avrà chiara la propria convenienza

In questo modo l’ente concedente può valutare l’adeguatezza dell’offerta, di cui il Pef è parte integrante, ai fini della realizzabilità dell’oggetto della concessione.

In questo contesto, la valutazione dei contenuti del Pef da parte della stazione appaltante in sede di analisi dell’offerta è espressione di una discrezionalità tecnica, insindacabile dal giudice amministrativo a meno che non emergano elementi di erroneità o irragionevolezza.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 21/02/2022
Autore: Roberto Mangani

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