Contraddittorio preventivo senza indicazioni
Fisco

Contraddittorio preventivo senza indicazioni

Nel Decreto 24 aprile 2024 del Mef non sono indicati gli atti tributari degli enti locali che non devono essere preceduti dal contraddittorio preventivo.

Il decreto, infatti, non indica alcun provvedimento tipico di accertamento e riscossione delle entrate locali per i quali le amministrazioni non sono tenute ad inviare lo schema di atto e ad attivare il contraddittorio anticipato con i contribuenti.

Tra le ipotesi di atti esclusi dal contraddittorio, che possono essere adottati anche dagli enti locali, il decreto indica gli atti della riscossione e le azioni esecutive:

  • ruoli e cartelle di pagamento;
  • iscrizioni ipotecarie;
  • fermi amministrativi;
  • intimazioni di pagamento.

Contraddittorio preventivo: nel silenzio del decreto, in via interpretativa vediamo casi in cui non è obbligatorio

In via interpretativa, in base a quanto disposto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, è possibile individuare i casi in cui non è obbligatorio avviare il contraddittorio prima della notifica dell’atto impositivo finale.

La norma non richiede la notifica dello schema di atto nelle ipotesi di atti:

  • automatizzati;
  • di pronta liquidazione;
  • di controllo delle dichiarazioni.

L’art. 3 del decreto in oggetto definisce di pronta liquidazione ogni atto emesso dall’amministrazione in seguito al controllo delle dichiarazioni, citando al riguardo gli avvisi di liquidazione per omesso, insufficiente o tardivo versamento. Tali atti, nella fiscalità locale, impropriamente, vengono denominati avvisi di accertamento.

La procedura non deve essere attivata, inoltre, in presenza di fondato pericolo per la riscossione, qualora l’ente ritiene di perdere la garanzia del credito.

Il contraddittorio non deve essere instaurato neanche per gli avvisi bonari Tari o per quelli con cui è accertato il tributo non versato, anche senza presentazione della dichiarazione, perché la legge prevede l’esonero dall’adempimento.

La stessa regola vale quando l’ente è in possesso dei dati del contribuente o può acquisire le informazioni dalla banca dati catastale, come per i fabbricati.

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Fonte: Italia Oggi n. 104 del 03/05/2024 pag. 35 “Contraddittorio preventivo ko”
Autori: Sergio Trovato

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