congedi parentali
Personale Enti Locali

Congedi parentali nella Pa in cortocircuito

In tema di congedi parentali si applicano discipline diverse a seconda del tipo di datore di lavoro dei due genitori.

I benefici economici a favore dei genitori lavoratori dipendenti sono in crescita.

Infatti, in deroga alla regola generale del compenso ridotto al 30%, la legge di bilancio 2023 aveva previsto un mese all’80% e quella del 2024 ha introdotto il secondo mese all’80% (al 60% dal 2025), se goduti entro il sesto anno di vita del bambino e a condizione che il congedo di maternità sia concluso dall’inizio del 2024.

Le novità devono essere coordinate con la previsione dei contratti Pa che prevedono il pagamento del primo mese al 100%.

In primo luogo, la Funzione pubblica (prot. 20810/2023) ha chiarito che l’aumento dell’indennità nel primo mese era assorbito dalla norma contrattuale che riconosce il trattamento economico pieno.

Sul secondo mese con l’indennità aumentata, la stessa Funzione pubblica (prot. 13398/2024) ha confermato che la disposizione è immediatamente applicabile alla Pa.

Conseguentemente, in caso di genitori entrambi dipendenti pubblici, è possibile sostenere, combinando i due orientamenti, che:

  • il primo mese è retribuito al 100%;
  • il secondo è pagato all’80% nel 2024 o al 60% dal 2025;
  • i successivi al 30%.

Quale disciplina si applica ai congedi parentali nel caso in cui il datore di lavoro dei genitori sia diverso?

Prima di tutto, l’Inps, con la circolare n. 57/2024, ha chiarito che, nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti del privato, il congedo parentale è pagato:

  • all’80% per i primi due mesi (se goduti nel 2024);
  • ridotto al 60% se il secondo mese è usufruito dal 2025.

L’esempio G della predetta circolare precisa, inoltre, che se la madre dipendente Pa fruisce del congedo parentale a giugno 2025 e il padre, dipendente privato, nei mesi da giugno ad agosto, quest’ultimo avrà diritto a un mese all’80% e uno al 60% mentre alla madre spetterà un mese al 100% per il beneficio contrattuale.

Si giunge, pertanto, ad una conclusione singolare:

  • se i due dipendenti sono entrambi o pubblici o privati ci sono due mesi con l’indennità maggiorata;
  • se uno è pubblico e uno è privato i mesi da due passano a tre.

Per la Funzione pubblica, nell’esempio richiamato, nel mese di giugno la mamma dovrebbe percepire la retribuzione piena e il papà solo un mese con retribuzione aumentata.

I mesi di luglio e agosto dovrebbero essere pari al 30%.

L’Inps non condivide tale interpretazione.

In conclusione è necessario un ulteriore intervento di prassi che coordini i diversi interpreti.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 118 del 29/04/2024 pag. 29 “Cortocircuito sui congedi parentali nella Pa”
Autori: Tiziano Grandelli    Mirco Zamberlan

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.