Con la firma del nuovo Ccnl Funzioni Locali sempre più vicina, si esaminano le procedure per la corretta contabilizzazione degli arretrati.
Si avvicina la firma definitiva del Ccnl 2019/2021 delle Funzioni Locali e, secondo i calcoli dell’Aran, gli arretrati medi che arriveranno nella prima busta paga utile dopo la firma e l’entrata in vigore del contratto valgono poco meno di 1.900 Euro lordi; l’aumento medio retributivo, invece, è di 100, 27 Euro lordi al mese.
Dal punto di vista contabile, uno degli aspetti più delicati è rappresentato dalle modalità di iscrizione in bilancio degli arretrati contrattuali riferiti alle mensilità che vanno dal 1° gennaio 2019 a novembre 2022.
Quali sono, quindi, le corrette modalità di iscrizione in bilancio degli arretrati contrattuali?
Sulla scorta di quanto indicato dal glossario, sembrerebbe che il piano dei conti “U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato” (oppure “U.1.01.01.01.005” per il personale a tempo determinato) debba essere utilizzato solo per le mensilità di competenza degli anni dal 2019 al 2021; mentre gli stipendi arretrati relativi al periodo gennaio-novembre 2022 dovrebbero essere imputati al piano dei conti ordinario delle retribuzioni.
Sotto l’aspetto fiscale, le somme riferite agli arretrati delle mensilità da gennaio 2019 a dicembre 2021 sono interessate da una tassazione separata.
Inoltre, in tema di vincoli di finanza pubblica, l’articolo 3, quarto comma, del D.L. n. 36/2022 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati di competenza delle annualità antecedenti al 2022, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia fissati dal decreto assunzioni.
Questa norma consentirebbe, dunque, di “sterilizzare” la spesa per arretrati riferita al periodo 2019-2021.
Infine, per ciò che concerne gli aspetti economico-patrimoniali, il punto 4.17 del Principio Contabile 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 ha precisato che i rinnovi contrattuali devono essere inclusi tra gli oneri straordinari alla voce “Altri oneri straordinari”, mentre l’Irap deve essere rilevata nella voce “Imposte”.
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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 314 del 14/11/2022 pag. 25
Autori: Anna Guiducci Patrizia Ruffini