La preintesa del Ccnl Funzioni Locali dà certezza ai tempi contrattazione decentrata e ne dispone la stipula al massimo entro la metà di luglio di ogni anno.
La preintesa del Ccnl 2019-2021 comparto Funzioni Locali, la cui firma definitiva si attende a breve, per la prima volta indica i tempi massimi entro i quali gli enti devono decidere come indirizzare ai vari istituti le risorse del fondo della contrattazione decentrata.
L’art. 8 della preintesa prevede che i contratti decentrati vanno stipulati al massimo entro la metà di luglio di ogni anno.
Cosa prevede nello specifico l’art. 8 della preintesa sulla certezza dei tempi contrattazione decentrata?
L’art. 8, co. 1, conferma quanto già prevede l’attuale Ccnl e dispone che il contratto integrativo:
- ha durata triennale;
- si riferisce a tutte le materie di contrattazione.
Di conseguenza non esiste più una suddivisione dei contratti in “parte giuridica” e “parte economica”.
Inoltre, il co. 4 specifica che la sessione negoziale finalizzata alla destinazione delle risorse “al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali” deve essere avviata “entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione”.
Infine, il co. 6, ultimo periodo, prevede che “Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, co. 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45″. Pertanto, se la sessione si attiva allo scadere del quarto mese, cioè il 30 aprile, si dovrebbe concludere entro il 15 giugno, con l’eventuale proroga entro la fine di luglio.
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Fonte: Italia Oggi n. 266 del 11/11/2022 pag. 36 “Tempi certi per i contratti locali”
Autore: Luigi Oliveri