Polizia municipale

Decreto autovelox: le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo

Il Decreto autovelox dell’11 aprile 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024.

Il D.M. definisce:

  • le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme (art. 142 del Codice della Strada);
  • le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi.

In particolare, le nuove norme si applicano: ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità, di nuova installazione o già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.

Invece, le nuove norme non si applicano: alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

L’allegato A specifica le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo.

Nello specifico, tale allegato individua:

  • i tratti di strada dove collocare le postazioni di controllo;
  • la collocazione delle postazioni mobili sulle strade extraurbane e sulle strade urbane;
  • la collocazione delle postazioni fisse sulle strade extraurbane e sulle strade urbane.

Cosa stabilisce il Decreto autovelox per le postazioni fisse e mobili?

Il Decreto autovelox stabilisce che le postazioni fisse devono essere collocate esclusivamente dopo la valutazione dell’ente proprietario della strada. Per di più, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza.

Le postazioni fisse vanno collocate per la contestazione differita delle violazioni.

Laddove non è possibile collocare una postazione fissa se ne può collocare una mobile.

In particolare, le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, co. 2, lettere A e B, del Codice della strada.

Invece, per le restanti tipologie di strade le postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto (art. 4 D.L. n. 121/2002).

Infine, i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, utilizzati senza contestazione immediata della violazione, possono essere consentiti sulle strade o sui tratti di strada (co. 4 art. 3 D.M. 11 aprile 2024), qualora non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 29/05/2024
Autore: Redazione Paweb

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