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Affari Generali

Paletti ai poteri del segretario comunale

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 maggio 2024, n. 4278, ha stabilito che il segretario comunale non può adottare atti sostitutivi al posto dei dirigenti responsabili.

L’autonomia tecnica dei manager va salvaguardata, e pertanto, il segretario comunale non può adottare atti sostitutivi al posto dei dirigenti.

Nel caso in esame, alcuni comproprietari di appartamenti hanno chiesto ed ottenuto dal segretario comunale l’annullamento in (presunta) sede di autotutela di autorizzazioni ottenute da un terzo comproprietario.

I comproprietari hanno richiesto l’attivazione del segretario comunale, che ha ritenuto di agire, combinando insieme tra loro il potere sostitutivo e l’autotutela, accogliendo l’istanza ed annullando gli atti, con un provvedimento che ha superato il vaglio di legittimità del Tar.

Il Consiglio di Stato, invece, ha sovvertito completamente la decisione del giudice di prime cure, evidenziando una serie ampia di vizi, tutti concentrati sull’illegittimità per incompetenza degli atti adottati dal segretario.

Perché, secondo il CdS, la posizione del segretario comunale e del T.A.R. non è corretta?

Secondo il CdS, i richiedenti, il segretario autore degli atti illegittimi e il Tar hanno confuso gli istituti previsti dalla Legge n. 241/1990.

L’articolo 2, comma 9-bis e seguenti, della suddetta legge disciplina il potere sostitutivo nel caso di inerzia del dirigente competente.

Palazzo Spada ritiene che laddove la regolamentazione interna non preveda diversamente, in via ordinaria, il segretario comunale è individuabile come titolare di tale potere.

Tuttavia, tale potere è distinto totalmente da quello che permette di rivedere in autotutela gli atti.

Infatti, ai sensi dell’articolo 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, il provvedimento illegittimo può essere annullato solo “dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge” e nel caso in oggetto, nessuna legge attribuisce al segretario tale potere.

Il potere sostitutivo, invece, scatta nell’ipotesi di mancata adozione del provvedimento entro il termine fissato dalla legge.

Nel caso trattato, né si è configurato un ritardo, né i provvedimenti annullati dal segretario risultavano illegittimi.

In definitiva, quindi, il segretario non solo ha adottato atti pur essendo privo della competenza, ma ha anche travisato le norme indicate sopra, auto costituendosi in una sorta di inesistente autorità amministrativa alla quale estranei possono rivolgersi per chiedere l’annullamento di atti connessi a rapporti tra p.a. e destinatari dell’azione amministrativa.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 128 del 31/05/2024 pag. 35 “Paletti ai poteri dei segretari”
Autore: Luigi Oliveri

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