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Enti, i concorsi pubblici s’han da fare

Il mancato adeguamento dei regolamenti degli enti alle nuove disposizioni sulle assunzioni non esclude la possibilità di organizzare concorsi pubblici.

Il D.P.R. n. 82/2023, recentemente entrato in vigore, modifica il D.P.R. n. 487/1994.

Quest’ultimo decreto disciplina, in realtà, le modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento dei concorsi.

L’articolo 18-bis del dpr 487/1994, come novellato, prevede che “le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell’articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Conseguentemente, l’aggiornamento del D.P.R. n. 487/1994 sollecita gli enti locali a modificare i propri regolamenti.

Per di più, la formulazione imperativa della norma sembra impedire l’organizzazione di un concorso senza l’adeguamento regolamentare.

In caso di mancato adeguamento dei regolamenti degli enti alle nuove disposizioni sulle assunzioni è possibile espletare concorsi pubblici?

Si.

Si giunge a tale conclusione per le seguenti motivazioni.

L’ordinamento assicura, difatti, agli enti la facoltà di esercitare la potestà regolamentare, ma non un obbligo.

D’altra parte, il citato articolo 18-bis richiama l’articolo 70, comma 13, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale “In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”.

Si evince che alle amministrazioni locali si applica immediatamente ed automaticamente quanto prevede il dpr 487/1994, tranne che per quelle parti che gli enti possano disciplinare in modo speciale, nell’esercizio appunto della propria potestà regolamentare.

Perciò, in assenza dell’adeguamento dei regolamenti locali, si applica senz’altro ed automaticamente il dpr 487/1994.

Quanto affermato trova ulteriore conferma nella disciplina dell’articolo 89 del dlgs 267/2000.

Infatti, il comma 4 del citato articolo stabilisce che: “In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”.

Si tratta di una norma di chiusura del sistema, volta ad evidenziare appunto la facoltà degli enti locali.

Questi ultimi, infatti, possono avvalersi della propria autonomia regolamentare, se intendono farlo, altrimenti, in assenza del regolamento dell’ente, supplisce sempre e comunque il regolamento nazionale.

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Fonte: Italia Oggi n. 229 del 29/09/2023 pag. 35 “Enti, i concorsi s’han da fare”
Autore: Luigi Oliveri

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