L’ARAN, con il parere CFL n. 232/2023 è intervenuta sulla possibilità di applicare la disciplina previgente sulle progressioni economiche orizzontali
In premessa, va ricordato che l’art. 40, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”,
Pertanto, la norma conferma che la “sottoscrizione definitiva” è il momento genetico del contratto stesso.
E’ possibile dare seguito ad una ipotesi di CCI, siglata in via definitiva ad aprile 2023, che prevedeva l’attivazione di progressioni economiche orizzontali secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento?
La risposta è la seguente:
– in relazione alla data dell’entrata in vigore del nuovo istituto delle progressioni economiche orizzontali all’interno delle nuove Aree (1° aprile 2023);
– ed inoltre, in base alla corretta applicazione delle norme di prima applicazione espressamente richiamate all’art. 13 del CCNL 16 novembre 2022;
non possono che essere richiamati i contenuti del precedente orientamento applicativo (parere CFL n. 185/2023), secondo cui, per poter applicare la disciplina del previgente CCNL il CCI (Contatto Collettivo Integrativo) doveva essere sottoscritto in via definita entro l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, ossia, il 1° aprile 2023.
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Fonte: ARAN del 27/09/2023
Autore: Redazione Paweb