Fondo crediti di dubbia esigibilità: l’ente locale deve indicare puntualmente le motivazioni per le quali i crediti vengono esclusi dal suo calcolo.
La Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige lo ha evidenziato con la deliberazione n. 59/2025.
Nel caso di specie, la Corte e l’organo di revisione hanno analizzato il rendiconto 2023 di un Comune.
Pertanto, l’ente, pro futuro, doveva stimare attentamente il Fcde dato che l’ammontare dei residui era consistente.
Di conseguenza, per capitolo o per tipologia, i crediti da considerare ai fini dell’accantonamento devono essere analizzati attentamente.
Ciò anche in ragione delle effettive prospettive di esigibilità.
Il Fcde è risultato inferiore rispetto a quanto calcolato.
Ciò sulla base del minimo presuntivo risultante dall’applicativo Monet.
Il Fcde costituisce un fondo rischi che tende ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso dello stesso esercizio.
Come viene calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità?
Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità determina l’importo dei residui al termine dell’esercizio appena concluso.
Innanzitutto, però avviene l’operazione di riaccertamento ordinario per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.
Tale operazione è importante al fine di garantire l’effettiva utilità alla costituzione del fondo.
I magistrati contabili hanno evidenziato che il non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate deve essere illustrato adeguatamente nella nota integrativa del bilancio di previsione.
Concludendo, per i giudici contabili deve realizzarsi una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del Fcde.
Di tale prospettiva deve essere data adeguata dimostrazione.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 11/06/2025
Autore: Ulderico Izzo