A partire dal rendiconto 2025 gli enti locali non potranno più quantificare il fondo crediti dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
Come sappiamo, l’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, al fine di tenere conto della minore capacità di riscossione degli enti a causa della crisi economica connessa alla pandemia da Covid 19, aveva derogato alle ordinarie modalità di calcolo dell’accantonamento.
Determinando correttamente il fondo, gli enti possono svincolare i suoi eventuali accantonamenti nel bilancio di previsione 2026. Infatti, l’art. 187, co. 2, del Tuel prevede la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, durante l’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fcde. Questo per finanziare lo stanziamento in tale fondo nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Fondo crediti dubbia esigibilità: opportunità e limiti dell’accantonamento nel 2025
Solo gli enti in regola con l’accantonamento al Fcde potranno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, co. 866, della legge n. 205/2017 (modificato dall’art. 11-bis, co. 4, del D.L. n. 135/2018). Essa consente di utilizzare i proventi da alienazioni per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.
Nel caso di estinzioni anticipate, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del Fcde, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti a condizione, però, che garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.
A partire dal 2021, grazie alla corretta determinazione dell’accantonamento con il metodo semplificato, gli enti hanno potuto programmare il ripiano in 15 anni dell’eventuale maggior disavanzo derivante dalla determinazione del Fcde con il metodo ordinario nel rendiconto del 2019 (art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, sentenza n. 1/2023, sez. riunite in sede giurisdizionale).
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 13/04/2026 “Rendiconto 2025, opportunità e limiti dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità”
Autore: Anna Guiducci

