La trasparenza amministrativa non autorizza a pubblicare online i nominativi inseriti nelle graduatorie selettive del personale.
È questo il principio affermato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 550/2026.
Il predetto provvedimento è stato adottato in riferimento alla pubblicazione online di nominativi contenuti in una graduatoria riferita agli iscritti ai centri per l’impiego.
Secondo il Garante è necessario distinguere tra la pubblicità dell’azione amministrativa e la diffusione indiscriminata dei dati personali.
Nel caso specifico, la diffusione, con indicizzazione sui motori di ricerca, ha esposto i dati di circa settecento candidati, in violazione dei principi di minimizzazione e proporzionalità.
Conseguentemente, accertato l’illecito, il Garante Privacy ha irrogato, nei confronti dell’amministrazione coinvolta, una sanzione di 30.000 Euro.
Quali sono, quindi, le condizioni necessarie per poter pubblicare le graduatorie?
Secondo il Garante, l’esigenza di rendere verificabili le scelte degli uffici è legittima, ma non basta a giustificare la messa in rete di un elenco nominativo accessibile a chiunque e rintracciabile con una banale ricerca per nome.
Per divulgare informazioni personali, l’amministrazione deve individuare una base giuridica puntuale e dimostrare che la misura è necessaria rispetto alla finalità perseguita.
La trasparenza, quindi, non è una clausola generale che supera ogni forma di garanzia.
La stessa deve essere applicata, invece, considerando la natura dei dati e il bisogno effettivo di renderli conoscibili.
Per di più, la cautela deve essere maggiore se le graduatorie consentono di desumere informazioni particolarmente protette, anche senza indicare direttamente diagnosi o condizioni di salute.
Nel caso di specie, la graduatoria rendeva invece conoscibile, sia pure indirettamente, l’appartenenza degli interessati a categorie connesse a condizioni personali tutelate.
Al fine di evitare queste problematiche, gli enti devono effettuare un controllo preventivo.
In pratica, prima di caricare online un elenco, l’amministrazione deve:
- definire la finalità della pubblicazione;
- verificare il fondamento della pubblicazione;
- limitare i dati al necessario;
- scegliere modalità coerenti con il livello di conoscibilità richiesto.
In sostanza la trasparenza deve essere attuata entro i confini di ciascun procedimento.
La pubblicazione delle graduatorie non deve trasformarsi in una diffusione generalizzata di dati personali.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 15/10/2026
Autore: Pietro Alessio Palumbo

