Novità D.L. n. 44/2023: dubbi sulla durata dell’idoneità graduatorie nei concorsi e sul loro scorrimento in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni.
La modifica dell’art. 35, co. 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del D.L. n. 44/2023 continua a creare problemi di natura operativa.
Tuttavia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una nota, ha contribuito a risolvere almeno un problema, ossia quello relativo alla decorrenza del tetto agli idonei nei concorsi.
La nota stabilisce che il tetto vale solo per le graduatorie conseguenti a bandi di concorso approvati a partire dal 21 giugno in poi, ossia la data di entra in vigore della Legge n. 74/2023.
Essa, però, non prende alcuna posizione sull’interpretazione del passaggio della nuova norma secondo cui in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente entro sei mesi dall’assunzione, “l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”. Tale testo normativo si coordina con difficoltà con la prima parte del menzionato co. 5-ter, ai sensi del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.
Pertanto:
- o le graduatorie vigono per due anni dall’approvazione ed è quindi possibile scorrere gli idonei per tutti i due anni di vigenza;
- oppure, se lo scorrimento della graduatoria è ammesso solo per rimediare alla rinuncia all’assunzione o alle dimissioni del candidato entro sei mesi dall’assunzione stessa, la graduatoria resta utilizzabile per un tempo variabile (sei mesi dall’effettiva assunzione di ciascuno dei vincitori assunti).
Idoneità graduatorie: cerchiamo di capire meglio la novità normativa
Attualmente il primo periodo di un comma possa afferma la vigenza delle graduatorie per 2 anni, mentre il successivo quinto periodo dispone qualcosa di molto diverso e afferma la possibilità di scorrere le graduatorie per rinuncia o dimissioni entro 6 mesi dalle assunzioni. Ciò appare oggettivamente poco accettabile sul piano strettamente normativo.
La novità normativa apportata dal D.L. n. 44/2023 solleva allora due possibili interpretazioni:
- la prima, secondo cui la rinuncia o le dimissioni entro 6 mesi dalle assunzioni sono la condizione legittimante lo scorrimento delle graduatorie. Ciò significa che se nessuno dei vincitori rinuncia e nessuno degli assunti si dimette nei successivi 6 mesi, non è più possibile scorrere la graduatoria degli idonei;
- la seconda interpretazione, invece, tende a conciliare le opposte previsioni del primo e quinto periodo dell’art. 35, co. 5-ter e precisa che i 6 mesi successivi alle assunzioni potrebbero essere non un termine decorso il quale si impedisce lo scorrimento della graduatoria ma, al contrario, una sorta di clausola stand still.
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Fonte: ItaliaOggi n. 159 del 07/07/2023 pag. 36 “Idonei in graduatoria per 2 anni”
Autore: Luigi Oliveri