pubblicità legale
Appalti

Pubblicità legale degli appalti

La delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 disciplina le modalità di attuazione della pubblicità legale degli appalti.

Si ricorda, prima di tutto, che l’art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 regolamenta la pubblicità legale degli atti.

In attuazione dell’articolo citato, l’ANAC ha adottato, perciò, la delibera n. 263/2023.

Tale delibera porta l’indicazione «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

Il provvedimento, redatto d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Al fine di una maggiore semplificazione nonché di una maggiore visibilità e trasparenza, la pubblicità legale passa, quindi, ad ANAC.

L’Autorità gestisce tale attività attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Quali sono le indicazioni sulla pubblicità legale degli appalti contenute nella delibera?

La delibera n. 263/2023 definisce, in primo luogo, le modalità di attuazione della pubblicità legale per gli affidamenti di importo:

  • pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;
  • inferiore alla soglia di rilevanza europea;
  • inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo.

Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati nel caso di:

  • avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
  • bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
  • avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
  • avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: ANAC del 05/07/2023
Autore: Redazione Paweb

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.