Il bonus una tantum è previsto dalla legge di bilancio, per cui gli enti locali, dal punto di vista contabile, hanno l’obbligo di prevederlo a bilancio, individuando le relative coperture.
La legge di bilancio 2023 ha introdotto un incremento di 1 miliardo di Euro per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Esso è destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, che ha un valore pari all’1,5% dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato, ai sensi dell’art. 48, co. 2 del Tuel, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
La somma rileva solo a fini pensionistici, per cui essa non è rilevante ai fini:
- dell’indennità premio di fine servizio;
- dell’indennità sostitutiva di preavviso;
- del Tfr/Tfs;
- dell’indennità in caso di morte.
Il bonus una tantum e la sua previsione nel bilancio degli enti locali
Gli enti locali, dal punto di vista contabile, hanno l’obbligo di prevedere il bonus una tantum a bilancio, individuando le relative coperture, con imputazione all’esercizio finanziario in corso. Esso, infatti, è collegato dalla manovra alla contrattazione ma è parzialmente assimilabile agli emolumenti fissi e continuativi.
Se gli enti che hanno approvato il bilancio a fine dicembre dovranno andare in variazione, qualche problema si pone per quelli in esercizio provvisorio, dato che l’annualità 2023 del bilancio 2022-2024 non comprende i relativi stanziamenti. In ogni caso, sarà necessario variare il bilancio provvisorio, considerato che il riferimento alle mensilità sembra presupporre il pagamento del bonus insieme allo stipendio.
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Fonte: Italia Oggi n. 17 del 20/01/2023 pag. 35 “Bonus una tantum, un rebus”
Autore: Matteo Barbero