La Corte dei conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 251/2024, ha reso un parere sull’affidamento in gestione senza corrispettivo di un impianto sportivo comunale ad un’associazione dilettantistica, al fine di favorirne l’uso da parte della popolazione locale.
Nello specifico, i giudici hanno affrontato la questione inerente i limiti alla potestà di deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, quando motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (nel caso in esame, la promozione dello sport).
In linea generale, la Corte afferma che l’assegnazione senza corrispettivo appare astrattamente configurabile.
La Corte ritiene ciò poiché, in un’ottica di bilanciamento, la mancata produzione di reddito da parte del bene “è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell’art. 2 della Costituzione“.
La pronuncia individua anche i moduli utilizzabili, che sono alternativamente:
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021
- la stipula di una convenzione con un ente del Terzo settore.
In entrambi i casi, però, è necessario il previo esperimento di una procedura concorrenziale (escluso, quindi, l’affidamento diretto).
Nel caso concreto come l’ente locale potrebbe sfruttare l’impianto sportivo?
È bene sottolineare come la Sezione affronta il caso specifico.
Innanzitutto, i giudici contabili escludono in toto che la mancata o inadeguata capacità dell’ente locale, in merito allo sfruttamento di un impianto sportivo, possa costituire l’unico presupposto idoneo per affidare in concessione/comodato la struttura stessa.
In tal caso, infatti, il comune ben potrebbe procedere direttamente alla vendita dell’impianto.
Il tutto anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (artt. 97 e 118, primo comma Cost.).
In secondo luogo, in tema di erogazione di sovvenzioni occorre sempre tenere a mente che “incombe sull’Amministrazione, che intenda dare una contribuzione ad un privato nei casi consentiti dalla legge, uno specifico onere motivazionale, a comprova della legittimità dell’intervento, da cui emerga adeguatamente l’iter logico posto alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo“.
In terzo luogo, comunque, la giurisprudenza ha posto in luce l’opportunità di “redigere il relativo verbale di consistenza” di un impianto sportivo prima di provvedere all’affidamento, “al fine di accertare l’effettiva consistenza dei beni, anche allo scopo della corretta determinazione del canone dovuto” eventualmente.
Infine, la futura convenzione “dovrà poi contenere il regime quanto più dettagliato possibile delle rispettive obbligazioni, alla luce dei sopra citati principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza, prevedendo anche un obbligo di rendicontazione periodica“.
Ciò implica la necessità di un controllo periodico da parte dell’ente.
Il tutto dovrà essere volto a verificare attentamente l’andamento della gestione dell’impianto.
Fonte: Italia Oggi n. 300 del 20/12/2024 pag. 34 “Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi”
Autore: Matteo Barbero