nota di aggiornamento
Fisco

Imu, l’Ifel rilancia sugli incentivi anti-evasione: nel calcolo tutto l’incassato

La nota di aggiornamento dell’11 giugno 2024 dell’Ifel riguarda i criteri di calcolo degli incentivi di cui al co. 1091 della legge n. 145/2018, alla luce della deliberazione n. 113/2024 della Corte dei conti Lombardia.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/2021 ha chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal Tuel” (co. 1091, legge n. 145/2018) si riferisce, anche, al diverso termine per l’adozione del bilancio di previsione, prorogato con legge o con decreto.

Il tutto fermo restando la necessità che il rendiconto venga approvato entro i termini di legge.

L’Ifel ha richiamato la propria precedente nota del 28 febbraio 2019, che forniva un supporto interpretativo della norma introdotta dalla legge di bilancio 2019 e che consente ai Comuni di prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, da accertamenti Imu e Tari nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, anche al trattamento accessorio del personale dipendente.

La questione attuale riguarda la quota da destinare all’incentivazione.

Nello specifico, si tratta del montante di riferimento.

Nella nota di aggiornamento, l’Ifel cosa intende con “maggiore gettito accertato e riscosso”?

Per l’Ifel la locuzione “maggiore gettito accertato e riscosso” è riferita a tutte le riscossioni correlate all’attività di verifica e di controllo del Comune, diverse dalle riscossioni ordinarie, quindi, ciò che rileva è l’ammontare delle riscossioni, in conto competenza e in conto residui, realizzate nell’anno e collegate a un accertamento, indipendentemente dall’anno di notifica.

Per la Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione n. 113/2024, invece, il fondo deve essere alimentato solo dal maggior incasso in conto competenza rispetto all’anno precedente, senza considerare le riscossioni in conto residuo.

Ad esempio, se il Comune ha emesso nel 2022 accertamenti per 100 e ne ha incassati 10, mentre nel 2023 ha emesso accertamenti per 150 e ne ha incassato 15, il fondo va alimentato con il maggior gettito di 5.

L’impostazione dei giudici contabili lombardi, dunque, vincola la consistenza del fondo al recupero incrementale rispetto all’anno prima, risultando penalizzante per gli enti che, negli anni, hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

Infine, l’Ifel rassicura gli enti che le attività in corso e i regolamenti approvati dai Comuni, non possono essere condizionati dalla tale interpretazione dei giudici lombardi.

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Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 12/06/2024
Autore: Giuseppe Debenedetto

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