Le pubbliche amministrazioni devono riconoscere, negli stipendi di aprile, l’indennità di vacanza contrattuale.
L’articolo 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina tale indennità.
In base all’impianto normativo per il pubblico impiego, l’indennità di vacanza contrattuale deve essere riconosciuta dal mese di aprile successivo alla scadenza del contratto collettivo.
La copertura finanziaria, per il triennio 2022-2024, dell’Ivc è prevista dai commi 609 e 610 dell’articolo unico della Legge n. 234/2021.
La maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico per il triennio 2016-2018 sono stati sottoscritti nel 2018.
Conseguentemente, l’Ivc per il triennio 2019-2021 è stata riconosciuta da aprile 2019.
La suddetta indennità viene ancora corrisposta perché il nuovo contratto, oggi sul tavolo della trattativa, non viene ancora sottoscritto.
Il triennio in questione è concluso, pertanto, da aprile, una seconda indennità di vacanza contrattuale dovrà essere corrisposta ai dipendenti della PA.
Tale indennità, legata alla tornata contrattuale 2022-2024, deve essere sommata all’indennità di vacanza contrattuale relativa all’intesa 2019-2021.
La nuova indennità di vacanza contrattuale a quanto ammonta?
L’aumento retributivo lordo è pari a circa il 71,42% dell’indennità oggi in godimento.
Per i dipendenti, l’aumento lordo può variare:
- dai 4 agli 8 euro da aprile;
- tra 7 e 13 euro da luglio.
Per i dirigenti degli enti locali e i segretari, l’aumento sarà pari a circa 17 euro.
L’anticipo dei benefici economici è calcolato con riferimento alla previsione dell’inflazione programmata secondo la quantificazione che effettua l’Istat.
Tale quantificazione è effettuata sulla base dell’indice Ipca calcolato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
Per il 2022, l’indice è pari all’1% secondo quanto comunicato dall’Istat il 4 giugno 2021.
L’indennità di vacanza contrattuale, nei mesi di aprile, maggio e giugno, si calcola considerando il 30% dell’indice Ipca.
In sostanza deve farsi riferimento allo 0,30%, da calcolare sul tabellare, comprensivo dell’eventuale progressione economica.
Dal mese di luglio l’importo si calcola sul 50% dell’inflazione programmata che corrisponde allo 0,50% dello stipendio.
La somma così determinata non sarà definitiva in quanto la stessa è individuata partendo dalle retribuzioni che oggi fanno riferimento al contratto 2016-2018.
Infatti, l’indennità di vacanza contrattuale dovrà essere ricalcolata sulla base del nuovo trattamento stipendiale in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto per il triennio 2019-2021.
Per saperne di più su questo argomento consulta l’articoli che trovi qui
“Comuni, vacanza contrattuale-bis da 4 a 8 euro”
Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/04/2022, n. 93, p. 27
Autore: Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan