Sul sito ufficiale della Ragioneria generale dello Stato sono consultabili gli importi delle misure dell’Indennità di vacanza contrattuale anno 2022 per tutto il personale del pubblico impiego, compreso il Comparto delle Funzioni Locali.
In base a quanto stabilito al comma 609 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), la Ragioneria Generale dello Stato provvede all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
Come si calcola l’anticipazione da erogare al personale a titolo di indennità di vacanza contrattuale?
Secondo le citate disposizioni normative, l’anticipazione è erogata nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
- dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,3%;
- dal 1° luglio 2022 0,5%.
Come spiega la Ragioneria Generale dello Stato, relativamente all’anno 2022, l’anticipazione in oggetto corrisponde sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento.
Essa è da corrispondere al personale non dirigente del Comparto Funzioni locali e al personale dirigente della corrispondente Area sulla base dei CCNL in vigore.
Tutti gli importi dell’anticipazione, attribuiti alla singola qualifica prevista per personale e dirigenza delle Funzioni locali, sono espressamente indicati nella tabella pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.
Gli importi dell’Indennità di vacanza contrattuale 2022 sono calcolati provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento.
Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.
Per saperne di più su questo argomento consulta l’articoli che trovi qui
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 06/04/2022
Autore: Redazione Paweb