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La riforma dei concorsi pubblici amplia gli spazi di discrezionalità

Il decreto Pnrr bis ridefinisce le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, ampliando i margini di discrezionalità nella valutazione.

Il decreto Pnrr 2 riscrive la lettera a) dell’articolo 10 del D.L. n. 44/2021 e ridisegna i concorsi pubblici per il personale non dirigenziale secondo alcune linee direttrici.

In base alle novità previste dal decreto, i concorsi pubblici devono prevedere:

  • almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico;
  • sempre una prova orale, che deve completarsi anche con l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Gli enti, in relazione ad ogni profilo ricercato, sono tenuti a stabilire il numero di prove d’esame ed il modo con cui svolgerle e correggerle.

Gli enti devono assicurare tempi rapidi e certi, perciò sono tenuti a fissare nel bando il termine di conclusione della procedura.

In aggiunta, il decreto ripropone l’esperienza pregressa come elemento di valutazione e apre spazi al cosiddetto “assessment”, perciò alla valutazione sulle “competenze”.

Infatti, le prove dei concorsi pubblici, quelle scritte e quelle orali, devono essere finalizzate ad accertare il possesso delle competenze.

Quali sono le competenze oggetto di valutazione nei concorsi pubblici?

Il concetto di competenze, secondo la disciplina del decreto, deve essere inteso come l’insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche e/o comportamentali e/o manageriali.

Conseguentemente, nei concorsi pubblici devono essere valutate:

  • le conoscenze;
  • le capacità potenziali, che si ampliano anche ai comportamenti.

Il riferimento alla valutazione di comportamenti potenziali aumenta di molto il margine di discrezionalità nella valutazione.

Tale valutazione può costituire anche un requisito di ammissione.

Infatti, il decreto prevede che le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale.

Le prove, inoltre, possono riguardare l’accertamento delle conoscenze indicate nel bando o il possesso delle attitudini e delle capacità comportamentali richieste dal bando.

I soggetti specializzati nell’assessment delle “competenze” diventano parti integranti del processo selettivo nei concorsi pubblici.

Anche l’esperienza pregressa torna ad assumere rilevanza.

Infatti, il decreto stabilisce che, per l’assunzione di profili specializzati, devono essere valutate, oltre alle competenze, anche le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

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Fonte: Italia Oggi del 15/04/2022, n. 89, p. 34
Autore: Luigi Olivieri

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