Entro il prossimo 25 marzo, data del 30° giorno successivo alla stipula del nuovo contratto enti locali per il triennio 2022-2024, le p.a. locali e regionali devono effettuare sette attività necessarie per dare applicazione del nuovo accordo. Vediamole.
1. Erogazione degli aumenti contrattuali previsti dal contratto, già dalla busta paga di marzo, utilizzando le risorse stanziate nel bilancio preventivo sulla base delle previsioni delle ultime leggi di bilancio. Nel caso di mancato rispetto di questo vincolo, tali somme verranno inserite nel bilancio preventivo 2026, anche per gli arretrati. Questi incrementi comprendono le indennità di vacanza contrattuale, tranne quella erogata da aprile 2025, ed in misura piena il mese di giugno dello scorso anno, perché è corrisposta in attesa del contratto 2025/2027.
2. Calcolo e liquidazione degli arretrati maturati a seguito degli incrementi disposti dal contratto nazionale a partire dal 1° gennaio 2024. Queste somme sono in deroga al tetto della spesa del personale di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 per il calcolo delle capacità assunzionali. Tutti gli incrementi disposti dal CCNL, invece, sono in deroga dalla spesa del personale di cui ai co. da 557 a 562 della Legge n. 296/2006, cioè quella media del triennio 2011/2013 per gli enti assoggettati al patto di stabilità e quella del 2008 per gli enti esclusi. Inoltre, nel caso di aumenti erogati unitamente allo stipendio, è determinato il superamento del tetto di 2.500 Euro e la conseguente verifica della presenza di debiti fiscali.
3. Rideterminazione e corresponsione della misura delle indennità calcolate sul trattamento economico tabellare corrisposte dal 1° gennaio 2024. Il riferimento è ai compensi per il lavoro straordinario, per la turnazione e per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive (gli oneri sono rispettivamente a carico del fondo per il lavoro straordinario e di quello per la contrattazione decentrata).
Nuovo contratto enti locali: ecco le altre mosse da attuare nel prossimo mese
4. Si provvede al calcolo e alla corresponsione degli incrementi per il personale cessato dal servizio nell’arco di validità del contratto: tale operazione viene effettuata sia per il personale collocato in quiescenza, sia per coloro che si sono dimessi o comunque cessati dal servizio, compresa la mobilità volontaria, sia per il personale in servizio che a tempo determinato.
5. Con decorrenza dallo scorso 1° gennaio, si procede al parziale conglobamento nel trattamento economico fondamentale dell’indennità di comparto ed alla corrispondente diminuzione del fondo per la contrattazione decentrata.
6. La giunta nomina la delegazione trattante di parte pubblica ed al suo interno individua il/la presidente. Ovviamente si può dare corso anche alla conferma di quella in essere. Tale adempimento è essenziale per avviare la contrattazione decentrata integrativa.
7. Viene pubblicato sul sito internet dell’ente il nuovo articolo sulla sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 25/02/2026 “Speciale contratto, per l’applicazione sette mosse necessarie entro un mese”
Autore: Arturo Bianco

