Il decreto attuativo della riforma delle sanzioni modifica la disciplina del ravvedimento, contenuta nell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le novità introdotte regolarizzano le violazioni indicate nell’atto di avvio del contraddittorio preventivo.
Il nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che, prima di notificare un atto di accertamento, l’ente impositore deve promuovere il contraddittorio preventivo con la comunicazione dello schema di atto e l’invito a formulare osservazioni entro 60 giorni.
La riforma prevede quanto segue:
- se il contribuente si ravvede dopo aver ricevuto lo schema di atto non preceduto da un processo verbale di constatazione, la sanzione è ridotta a un sesto del minimo (nuova lett. b-ter, art. 13);
- se lo schema di atto è preceduto dalla consegna di un processo verbale di constatazione, la sanzione sale a un quarto del minimo (nuova lett. b-quinquies).
Si pone dunque il problema dell’applicabilità di questa novità alle entrate comunali.
Modifiche alla disciplina del ravvedimento: le criticità nell’ambito dei tributi locali
Secondo il co. 1-ter dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, la preclusione del primo periodo del primo comma non si applica ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La preclusione riguarda l’avvenuta constatazione della violazione o l’inizio di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto notizie.
La notifica di un questionario o di una richiesta di documenti non è quindi causa ostativa del ravvedimento per i tributi erariali mentre lo è per i tributi comunali. Tuttavia le previsioni che riguardano la regolarizzazione in presenza dello schema di provvedimento non sono oggetto del primo periodo del primo comma ma di autonome norme che, formalmente, non sono estranee al mondo delle entrate locali.
Si potrebbe desumere che gli atti istruttori dell’attività di controllo precludono il ravvedimento comunale con l’eccezione dello schema di provvedimento che segna l’avvio del contraddittorio preventivo. Questa, però, sarebbe una conclusione irragionevole, perché discriminerebbe tra accertamenti soggetti al nuovo contraddittorio e accertamenti esclusi.
Inoltre, non si capirebbe il senso di vietare il ravvedimento quando la contestazione comunale non è stata delineata e di ammetterlo quando, invece, è formulata, seppure in uno schema di provvedimento.
Sarebbe opportuno, pertanto, riuscire ad arrivare, il prima possibile, ad un allineamento tra il ravvedimento per i tributi locali con quello per i tributi erariali.
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Fonte: IlSole24Ore n. 152 del 03/06/2024 pag. 25 “Ravvedimento a metà con paradosso”
Autore: LU.LO.