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Per il controllo del green pass basterà il badge

E’ stato firmato il D.P.C.M. contenente le modalità di controllo del green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro. Il D.P.C.M., firmato ieri 12 ottobre 2021, integra e specifica le previsioni contenute nel D.L. 127/2021 che ha esteso l’obbligo del green pass all’universo del lavoro, pubblico e privato, quale requisito indispensabile per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre.

Chi è addetto al controllo del green pass nella P.A.?

Il D.P.C.M. specifica che al controllo del green pass saranno tenuti i datori di lavoro, pubblici e privati e loro delegati, con riferimento sia al personale che ai soggetti terzi, ovvero chiunque acceda nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei soggetti interessati a fruire dei servizi.

Per quanto riguarda i vaccinati all’estero, il D.P.C.M. ha trovato la soluzione nel sistema “tessera sanitaria” che acquisisce, tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma” del green pass, “i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all’estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Ssn che richiedono l’emissione del green pass in Italia per avere accesso ai servizi e attività” per le quali è previsto l’obbligo del green pass.

Il D.P.C.M. semplifica anche le procedure di controllo del green pass aggiungendo, alla tradizionale App di lettura del codice a barre, nuove modalità automatizzate. Per rendere “efficace ed efficiente” il controllo del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, infatti, il ministero della salute “rende disponibili specifiche funzionalità” che consentono una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”.

Infine, “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa”, il D.P.C.M. consente ai soggetti preposti alla verifica del green pass di richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore”.

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Fonte: Italia Oggi n. 241 del 13/10/2021 pag. 32
Autore: Daniele Cirioli

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