Ristori
Contabilità Enti Locali

Per la contabilizzazione adesso servono i numeri

Ristori: gli enti, solo dopo essere venuti a conoscenza degli importi ufficiali di tutte le variabili in gioco, possono procedere alle corrette scritture di bilancio.

Le p.a. sono quindi in attesa di conoscere ufficialmente gli importi in questione per poter procedere alla contabilizzazione degli stessi.

Al momento, le uniche cifre ufficiali sono quelle previste dal dm 29 marzo 2024, come rettificate dal successivo dm del 14 giugno, relative alla ex spending review informatica.

Il provvedimento di riparto dei tagli previsti dal comma 533 della Legge n. 213/2023 deve essere formalizzato dopo 20 giorni dalla mancata intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali, avvenuta in data 27 giugno.

Conseguentemente, la pubblicazione del nuovo dm potrebbe slittare anche ad agosto, quindi oltre la scadenza del 31 luglio per la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento.

Tuttavia, il Ministero dell’Interno, a seguito delle sollecitazioni dell’Anci, potrebbe pubblicare prima i predetti dati.

Quali sono i tempi per l’arrivo dei ristori anti-spending review finanziati con i risparmi dei fondi Covid?

I tempi per conoscere le cifre ufficiali dei ristori legati alle risorse Covid, considerando che sulle stesse è stata raggiunta l’intesa, potrebbero, invece, essere più brevi. Gli enti devono accertare tali poste per intero nei trasferimenti iscrivendo in spesa l’ammontare del taglio e regolarizzando la differenza con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata. Gli enti dovranno utilizzare uno o meglio due capitoli, uno per taglio, con il codice U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, collocati alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, COFOG 1.1 “Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri”.

Altri capitoli devono essere istituiti per recepire a bilancio gli effetti della regolazione finale Covid. Gli enti in surplus, per restituire l’eccedenza, devono stanziare le relative somme in apposito capitolo con la stessa codifica sopra riportata. Gli enti in deficit introiteranno i conguagli su apposito capitolo del titolo II di entrata, Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, categoria “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali”, codice E.2.01.01.01.001. Si dovrà procedere allo stesso modo per il contributo finanziato con le disponibilità residue.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 158 del 05/07/2024 pag. 34
Autore: Matteo Barbero

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