Rinnovo contratto d’appalto: due recenti pareri forniscono rilevanti chiarimenti sotto il profilo pratico/operativo e di ausilio per i Rup.
Con il parere n. 498/2025 della Provincia di autonoma di Trento, si chiede se, in caso di rinnovo del contratto previsto nella procedura di aggiudicazione con gara, sia necessario ripetere le verifiche sull’operatore economico e con quali strumenti.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rinnovo di un contratto d’appalto pubblico presuppone una rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originariamente stipulato. In base all’esito le parti, con specifiche manifestazioni di volontà, danno corso a distinti nuovi ed autonomi rapporti giuridici.
Questa rinegoziazione potrebbe concludersi con un’integrale conferma delle precedenti condizioni, oppure con la modifica di alcune di esse.
In generale, il rinnovo, debitamente programmato negli atti di gara, richiede una nuova manifestazione di volontà destinata a concludersi alle stesse condizioni tecnico/economiche del precedente contratto.
Sotto il profilo pratico, attraverso il rinnovo si determina quindi una mera clonazione che non può portare ad ampliare l’oggetto dell’appalto o le prestazioni perché si violerebbero le regole classiche dell’evidenza pubblica.
Secondo il parere, con il rinnovo i controlli non riguardano i requisiti speciali tecnico/economici/organizzativi, già richiesti all’atto dell’indizione della prima competizione. I controlli riguardano i requisiti generali.
Relativamente a questi requisiti è necessario acquisire una nuova dichiarazione sostitutiva da parte dell’affidatario e, pertanto, procedere ad una nuova verifica mediante l’acquisizione dei relativi certificati”.
Rinnovo contratto d’appalto: cosa prevede il Mit?
Sullo stesso tema si innesta anche il parere n. 3633/2025 del Mit.
Nel quesito, si chiede, in caso di proroga, quale importo si debba considerare per stabilire i requisiti speciali (ex art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023). Se il valore complessivo dell’appalto comprensivo del valore della proroga oppure solo del valore del contratto posto a base d’asta.
In generale, il costo delle opzioni (rinnovo, proroga e ripetizione) è compreso nell’importo complessivo dell’intervento, che è un costo diverso dalla base di affidamento/gara puro, cioè senza le opzioni.
L’art. 100 del codice, in tema di requisiti speciali, non fornisce un’indicazione univoca per la calibratura dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Si ritiene però che la considerazione riguardi l’importo complessivo dell’intervento.
La definizione dei requisiti speciali non può, però, prescindere dalla dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico e dal fatto che le opzioni fanno parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara.
Pertanto, i requisiti speciali di partecipazione devono avere come riferimento il “valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo”.
Fonte: Rivista Personale Enti Locali 26/09/2025
Autore: Stefano Usai