stralcio parziale
Contabilità Enti Locali

Stralcio parziale, la decisione spetta al Consiglio

La competenza sullo stralcio parziale dei crediti comunali è del Consiglio comunale.

Ai sensi del comma 229 della Legge di bilancio 2023 l’ente creditore può stabilire di non applicare lo stralcio parziale.

Tale decisione deve essere adottata con un provvedimento entro il 31 gennaio «nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti».

La medesima decisione deve essere comunicata, inoltre, entro la suddetta data, all’agente della riscossione.

La formula utilizzata è simile a quelle usate precedentemente dalle seguenti disposizioni:

  • dall’articolo 6-ter del D.L. n. 193/2016;
  • dall’articolo 13 della Legge n. 289/2002.

La discussione riguarda la procedura per la non adesione dello stralcio parziale dei crediti comunali.

In particolare, i dubbi riguardano la tipologia di atto, di giunta o di consiglio, e se occorra o meno il parere dei revisori.

Quale organo deve decidere di non aderire allo stralcio parziale?

Inizialmente, è necessario ricordare che il consiglio ha competenze su «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote».

Quindi i regolamenti sono di competenza consiliare.

Le delibere su aliquote e tariffe, invece, sono competenza della giunta, ad eccezione che per Imu e Tari, per le quali tutto è di competenza consigliare.

Con la delibera di «non adesione» allo stralcio parziale il Comune decide di non concedere lo sconto su sanzioni e interessi per i propri atti di accertamento.

Quindi, l’oggetto della decisione attiene alle sanzioni tributarie e agli interessi.

Tale materia di norma è sottratta alla potestà regolamentare, salvo, anche in questo caso, le eccezioni di legge, quale l’articolo 50 della legge 449/1997, secondo cui «nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie» i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni.

Perciò, la competenza sullo stralcio parziale è del Consiglio.

Considerando che tale delibera ha valore regolamentare, la stessa deve essere corredata del parere dell’organo di revisione.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la stessa delibera deve essere inviata al Mef.

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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 15 del 16/01/2023 pag. 23 “Nei Comuni la decisione spetta al consiglio”
Autore: P.Mir.

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