La Corte costituzionale, con la sentenza n. 196/2024, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma che non prevede, anche per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo.
Nel caso di specie, la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, del D.L. n. 7/2024.
La predetta disposizione, modificando l’art. 51, co. 2, del Tuel, ha:
- eliminato qualsiasi limite di mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- imposto tre limiti di mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 abitanti e 15.000 abitanti;
- mantenuto due limiti di mandato per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Secondo la Regione, la disposizione ostacola la continuità dell’azione politico-amministrativa e non rispetta l’obbligo di promozione delle autonomie locali, in condizioni di eguaglianza, impedendo di assicurarne l’autonomia.
Come si è espressa la Consulta sul divieto del terzo mandato?
La Corte costituzionale ha ricordato, innanzitutto, che il limite ai mandati consecutivi è stato introdotto con l’art. 2 della legge n. 81/1993.
Insieme al suddetto limite è stata introdotta anche la previsione della elezione diretta del sindaco.
La disciplina sul terzo mandato è confermata anche dall’art. 51, co. 2, del Tuel.
Successivamente il legislatore ha introdotto alcuni temperamenti al divieto di terzo mandato, mediante le seguenti disposizioni:
- l’art. 1, co. 138, della legge n. 56/2014;
- l’art. 3 della legge n. 35/2022;
- l’art. 4, co. 1, del D.L. n. 7/2024.
L’individuazione del punto di equilibrio, essendo il frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, è espressione della discrezionalità del legislatore.
Tale discrezionalità può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole.
Tale irragionevolezza, secondo la Consulta, non è rintracciabile nel caso di specie.
Infatti, con la disposizione impugnata, il legislatore ha ritenuto necessario, sulla base dell’esperienza, spostare lo specifico punto di equilibrio tra i contrapposti interessi costituzionali bilanciandoli diversamente a seconda della dimensione demografica dell’ente locale sul presupposto che tra le classi di comuni, nei quali si articola l’attuale disciplina, vi siano rilevanti differenze in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 11/12/2024 “La Consulta salva il divieto del terzo mandato per i sindaci dei Comuni sopra 15.000 abitanti”
Autore: Amedeo Di Filippo