La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 20/2024, ha chiarito che la costituzione del fondo del trattamento accessorio entro la fine dell’anno e la certificazione dell’organo di revisione salvano sia le risorse stabili, sia quelle variabili.
Più specificatamente, viene spiegato che la mancata stipula del contratto integrativo entro il 31 dicembre non fa perdere le risorse (stabili e variabili) per il trattamento economico accessorio.
Tutto ciò a patto che il fondo sia costituito e certificato dai revisori dei conti.
È bene precisare, però, che la mancata stipula del contratto integrativo entro il 31 dicembre rende impossibile l’attribuzione di progressioni.
Cosa accade secondo la Corte nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio?
Secondo la Corte, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse – sia stabili che variabili – non utilizzate a valere sul fondo costituito e certificato dall’organo di revisione confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
In pratica, si potranno erogare nell’esercizio successivo i compensi accessori già previsti nel contratto vigente.
Questo potrà avvenire anche nel nuovo anno senza dover stipulare un altro contratto.
L’intesa sull’integrativo, quindi, è necessaria solo nella circostanza in cui si intenda attribuire nuovi differenziali stipendiali.
Cioè le cosiddette progressioni economiche, perché, in questo caso, il contratto decentrato dovrà prevederne criteri e stanziamento necessariamente entro l’anno stesso.
In questo modo, la Corte solleva gli enti locali dalle ansie e dalle preoccupazioni di perdere quelle importanti risorse economiche che sono destinate alla premialità del personale dipendente.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 340 del 09/12/2024 pag. 29 “Risorse, fondo e contratto integrativo: mosse di dicembre sull’accessorio”
Autore: Gianluca Bertagna