Il fondo decentrato
Personale Enti Locali

Fondo decentrato, più autonomia agli enti nella parte variabile

Il Fondo decentrato e bozza del CCNL del comparto Funzioni Locali 2025/2027: meno voci e più autonomia discrezionale agli enti locali.

La bozza, in primis, ridisegna il sistema oggi definito dall’articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022, modificando e riducendo le voci che finanziano la parte variabile.

Di conseguenza, si cancellano i riferimenti:

– alle “risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 21.05.2018”;

al possibile incremento di “un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997”;

– ed infine,  alle “risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa”.

Le risorse variabili saranno composte da sei elementi:

– quelle “autonomamente stanziate nei bilanci degli enti nel rispetto del limite di legge di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”;

– nella parte variabile rientreranno anche gli aumenti non superiori allo 0,22% del monte salari 2018 di cui all’articolo 1, comma 604, della Legge n. 234/2021, e non superiori allo 0,22% del monte salari 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della Legge 207/2024.

– le “risorse a consuntivo non utilizzate dal fondo per lo straordinario”;

– le “risorse previste da disposizioni di legge e da queste ultime destinate alla corresponsione di trattamenti economici in favore del personale”;

– ed infine, le “risorse necessarie a sostenere gli oneri del trattamento economico, a carico del presente fondo, del personale a tempo determinato, nel caso in cui la relativa spesa di personale, ivi compresa la quota a carico del presente fondo, sia finanziata da entrate acquisite da soggetti terzi”.

Il Fondo decentrato: scelte discrezionali abbastanza ampie per gli enti locali

Per quanto concerne la massima discrezionalità, essa si rileva nell’autonomia concessa agli enti di destinare non meglio definite “risorse” alla valorizzazione del lavoro dei propri dipendenti mediante quelle variabili, che si prestano particolarmente al finanziamento degli incentivi per il raggiungimento dei risultati.

Concretamente, gli enti potranno condensare nella voce delle risorse “autonomamente stanziate” l’aumento dell’1,2% del monte salari 1997 e risorse connesse a “scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti”; in questo insieme potranno essere inserite le entrate da sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 43 della Legge n. 449/1997, i risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98/2011, gli incentivi per le notificazioni dei messi comunali.

Il vantaggio della nuova formulazione prevista dalla bozza consiste nell’eliminazione del dettaglio delle fonti di finanziamento: gli enti, quindi, potranno fare una storicizzazione di queste voci di spesa e conglobarle in un unico insieme delle risorse “autonomamente stanziate” che ogni anno potranno essere definite con l’attenzione a non sforare il tetto della riforma Madia (Legge n. 124/2015), senza la necessità di specifiche e dettagliate motivazioni o di misurare specifici tetti della spesa di ciascuna singola voce.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Italia Oggi n. 155 del 03/07/2026 pag. 26
Autore: Luigi Oliveri

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