Impianti fotovoltaici
Gestione del Territorio

Impianti fotovoltaici a terra in aree agricole

La Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità poste dal T.A.R. per il Lazio.

In particolare, le questioni riguardano l’articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 63/2024 e l’articolo 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 190/2024.

Il T.A.R. Lazio aveva ritenuto che il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici potesse risultare incompatibile con:

  • la Costituzione;
  • gli obblighi europei in materia di diffusione delle fonti rinnovabili.

Con sentenza 16 luglio 2026, n. 127, le questioni di legittimità sono state dichiarate non fondate.

I giudici hanno innanzitutto evidenziato che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra“.

È bene precisare che tali impianti preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

Pertanto, la qualificazione formale dell’opera come “agrivoltaica” non è, da sola, sufficiente a sottrarla al divieto.

La legge fornisce una definizione precisa dell’espressione “moduli collocati a terra” ?

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la legge non fornisce una definizione precisa dell’espressione “moduli collocati a terra“.

Inoltre, essa ha osservato che tale indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali.

Durante il giudizio è intervenuto il D.L. n. 175/2025, il quale conferma tale impostazione, definendo gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.

La Corte ha ricordato che l’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 ha previsto specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore.

I giudici costituzionali hanno respinto anche la censura relativa al riferimento alla destinazione urbanistica delle aree agricole.

In particolare, la Corte ha sottolineato che la disciplina va basata su criteri giuridici oggettivi e non su elementi fattuali mutevoli, come il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, e precisando che la concreta coltivazione non è indispensabile, ma deve comunque rilevare l’astratta utilizzabilità agricola dell’area.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Corte Costituzionale del 20/07/2026
Autore: Redazione Paweb

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.