Il doppio lavoro nella p.a.: dichiarare la decadenza dei dipendenti pubblici che violano gli obblighi di esclusività del rapporto di lavoro è un dovere del dirigente.
Il suo mancato assolvimento può costargli la responsabilità erariale.
L’accertamento dello svolgimento, da parte del lavoratore della p.a., di una attività lavorativa incompatibile col lavoro pubblico implica la decadenza dal rapporto di lavoro.
La Corte dei conti, Sezioni Riunite, con la sentenza del 2 novembre 2026, n. 17 ribadisce che è dovere della pubblica amministrazione – e in particolare dei soggetti dotati dei poteri di gestione del rapporto di lavoro, ossia i dirigenti – verificare che i dipendenti abbiano tutti i requisiti soggettivi per poter condurre un’attività subordinata.
Il doppio lavoro: il contenuto della sentenza
La decadenza opera ex lege: infatti, la p.a. datore di lavoro deve adottare un provvedimento non costitutivo, ma dichiarativo.
La decadenza, cioè, non è correlata alla formazione della decisione, ma preesiste.
Tuttavia, è obbligo del dirigente competente manifestare espressamente la decadenza con un apposito provvedimento che pone fine al perdurare del rapporto, se già costituito.
Dunque, l’atto dichiarativo è un dovere d’ufficio.
Se il dirigente competente vi si sottraesse potrebbe incorrere a sua volta in una responsabilità erariale per gli esborsi retributivi che non si sarebbero dovuti ulteriormente indirizzare al dipendente, a seguito dell’accertamento della sussistenza dei presupposti di incompatibilità assoluta previsti dall’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957.
Al dipendente assolutamente incompatibile, quindi, non spetta alcuna retribuzione.
Non trova applicazione nemmeno la tutela prevista dall’articolo 2126 del Codice Civile, volta ad assicurare al lavoratore il trattamento stipendiale anche nel caso di nullità del contratto di lavoro; infatti, ai sensi del comma 1 di tale disposizione “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”.
Fonte: Italia Oggi n. 263 del 06/11/2026 pag. 34
Autore: Luigi Oliveri

