La manovra 2027 interviene sui capitoli centrali della contabilità territoriale.
Avanzo libero – Viene riscritto l’art. 187 del Tuel. Sulle spese finanziabili e sui tempi di applicazione dell’avanzo è superato il vincolo delle «spese a carattere non permanente». Inoltre è introdotto un elenco tassativo di voci escluse. Nello specifico, l’avanzo disponibile, anche presunto, non potrà finanziare:
- le spese per personale a tempo indeterminato;
- i contratti di servizio;
- le utenze;
- le locazioni passive;
- gli interessi passivi e i trasferimenti pluriennali;
- tutte le altre spese correnti non comprese nel divieto potranno essere finanziate.
Per la programmazione, gli enti che hanno accertato una quota disponibile di avanzo, in ciascuno degli esercizi dell’ultimo triennio rendicontato, pari o superiore a quella stimata, nel prospetto dell’avanzo presunto allegato al bilancio di previsione del medesimo esercizio, potranno applicare le quote libere presunte in sede di approvazione del preventivo e delle successive variazioni. Non sarà necessario attendere il rendiconto. Sono esclusi gli enti locali sanzionati per il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione delle certificazioni e dei dati contabili alla Bdap.
Contributo alla finanza pubblica – Nel 2027 e nel 2028 il contributo sarà gestito secondo il meccanismo di accantonamento introdotto dalla legge di bilancio 2025 per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto, le somme dovranno essere accantonate in un apposito fondo della Missione 20. Su tale fondo non potranno essere assunti impegni durante l’esercizio, al termine dell’anno. Ne consegue che:
- per gli enti in disavanzo, il fondo rappresenterà un’economia destinata al ripiano anticipato;
- per gli enti con un risultato di amministrazione non negativo, il fondo confluirà nella parte accantonata destinata al finanziamento degli investimenti, anche indiretti, dell’anno successivo.
Manovra 2027: cosa è previsto su vincoli di finanza pubblica, spesa corrente ed enti locali
Sanzioni sui vincoli di finanza pubblica – Stop alla compensazione di comparto. Se esso non raggiungerà anche uno solo dei due obiettivi tra l’equilibrio complessivo di bilancio o l’importo complessivo dell’accantonamento al Fondo obiettivi, saranno individuati i singoli enti inadempienti. Essi dovranno incrementare il Fondo obiettivi nel bilancio di previsione dell’anno successivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’incremento sarà pari alla somma del saldo negativo registrato e del mancato accantonamento, totale o parziale, rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica.
Le nuove risorse per la spesa corrente restano limitate.
Si prevedono le targhe personalizzate, il cui gettito finanzierà la manutenzione delle strade comunali.
In attesa del decreto annuale di trasferimento e su richiesta delle amministrazioni interessate, il Mef potrà disporre anticipazioni di tesoreria fino al 50% degli importi massimi di finanziamento determinati dal decreto stesso.
Dal 1° gennaio 2027 viene cancellato il debito verso lo Stato relativo alle anticipazioni di liquidità per i Comuni con più di 20mila abitanti. I requisiti, previsti dall’art. 1, co. 645, della legge n. 199/2025, devono risultare dal rendiconto 2025.
E’ previsto un fondo da 200 milioni di euro, per gli anni 2028 e 2029, per gli enti locali che hanno contratto anticipazioni di liquidità e si trovano in dissesto finanziario, o con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell’organismo straordinario di liquidazione, o con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al 1° gennaio 2027, o sottoscrizione degli accordi di ripiano.
Infine, i contratti per opere e lavori di partenariato pubblico-privato e di concessione, disciplinati dal libro IV del nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. n. 36/2023), costituiranno indebitamento.
Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus del 02/11/2026
Autori: Patrizia Ruffini

