Con sentenza n. 1494 del 16 luglio 2024, il T.A.R. Campania ha ribaltato il precedente orientamento affermato in tema di applicazione dell’equo compenso ai contratti pubblici.
In particolare, aderendo all’orientamento Anac (Atto del presidente del 19 aprile 2024), i giudici del T.A.R. della Campania hanno affermato i seguenti principi:
- la specificità della disciplina sui contratti pubblici non consente di applicare la legge sull’equo compenso cristallizzando l’offerta economica e limitandone i ribassi;
- è con il subprocedimento di verifica dell’anomalia che la stazione appaltante deve misurare l’iniquità del compenso;
- le norme della Legge n. 49/2023 non sono imperative ed eterointegrative della lex specilis della gara ma vanno considerate come principi per la valutazione di congruità dei ribassi.
Qual è la posizione dei giudici campani sull’equo compenso negli appalti pubblici?
La sentenza in commento ha ribaltato l’orientamento seguito nelle due precedenti sentenze del T.A.R. Veneto (n. 632/2024) e del T.A.R. Lazio (n. 8580/2024).
In sintesi, i giudici campani contestano il presupposto di fondo dal quale muovono tali sentenze, cioè che le norme della Legge n. 49/2023 siano “imperative ed eterontegrative della lex specialis di gara” e, di conseguenza, che “sono in radice incongrue le offerte economiche formulate in violazione di esse, laddove contemplanti ribassi sui corrispettivi delle prestazioni professionali richieste in appalto“.
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Fonte: Italia Oggi n. 170 del 19/07/2024 pag. 32
Autore: Marco Solaia