Fondo decentrato
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Aumenti (un po’) più liberi per il fondo decentrato

La costituzione e l’utilizzo del fondo decentrato saranno regolati dal nuovo contratto 2019/2021, a partire dal 1° gennaio 2023.

Le clausole del contratto 21 maggio 2018 saranno disapplicate, così come previsto dagli articoli 79 (costituzione del fondo) e 80 (utilizzo delle risorse) della pre-intesa.

Tale differimento non comporta riduzioni nelle spettanze.

Inoltre, gli incrementi innovativi, stabili e variabili, saranno cumulati nel 2023, una tantum, secondo la decorrenza contrattuale.

La costituzione del fondo è omogenea, nella struttura, a quella osservata con il contratto precedente.

Costituzione e utilizzo del fondo decentrato: quali sono le disposizioni del nuovo CCNL?

La parte stabile resta composta dall’unico importo consolidato del 2017 e dagli incrementi previsti dall’articolo 67 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018, ossia, gli 83,2 Euro pro capite e il riallineamento del cosiddetto “differenziale” per le progressioni orizzontali.

Le novità sono rappresentate da:

  1. un importo pari a 84,5 euro pro capite, fuori limite, da computare sui dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018;
  2. un riallineamento dell’importo necessario a pagare le progressioni attribuite al personale in servizio all’entrata in vigore del contratto;
  3. una voce particolare: la parte fissa del fondo andrà implementata di una somma pari al differenziale di costo tabellare, ora pagato fuori fondo, del personale di accesso in B3 rispetto al B1. È

Inoltre, è riconosciuta la possibilità di inserire somme per finanziare “scelte di politica retributiva”.

Infine, sono confermate le voci classiche ed, anche, l’incremento che le amministrazioni possono inserire fino all’1,2% del monte salari dell’anno 1997.

Per saperne di più su questo e altri argomenti consulta gli articoli che trovi qui

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 258 del 19/09/2022 pag. 23
Autori: Gianluca Bertagna    Davide D’Alfonso

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