Certificazione Covid: la Ragioneria Generale dello Stato fornisce i chiarimenti sull’utilizzo delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.
Le precisazioni sono contenute nella Faq n. 40.
In primo luogo, si ricorda che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021.
Lo stesso termine vale anche per le risorse assegnate come ristori specifici di entrata e di spesa per gli anni 2020 e 2021.
Le uniche eccezioni sono:
- il fondo pluriennale vincolato costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nell’esercizio 2021;
- il fondo a sostegno delle aree interne.
Entro quale data gli enti devono aver utilizzato le risorse per l’emergenza?
Gli enti, ai fini della Certificazione Covid riferita all’anno 2021, devono aver utilizzato le risorse per l’emergenza entro il 31 dicembre 2021.
L’utilizzo deve avvenire sempre nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata.
La Certificazione va inviata entro il 31 maggio 2022.
Le quote del fondone eventualmente non utilizzate faranno parte del conguaglio finale previsto per ottobre 2022.
Stesso destino per le risorse assegnate e non utilizzate a ristoro di minori entrate 2020 e 2021,
Le somme dei ristori specifici di spesa che non risultano utilizzate entro il 31 dicembre 2021 dovranno essere certificate dagli enti in una specifica sezione del Modello Certificazione Covid.
Per saperne di più sul Modello Certificazioni COVID-19/2021, consulta anche il nostro sito e i nostri social cliccando qui
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 14/01/2022,Certificazione Covid, ok al fondo pluriennale vincolato costituito con il riaccertamento ordinario dei residui e ai contratti continuativi 2022
Autori: Elena Brunetto Patrizia Ruffini