esenzione Imu
Fisco

Abitazioni in due Comuni, la comproprietà cancella le scelte sull’esenzione Imu

Sono numerose le incertezze riguardanti l’esenzione Imu in caso di abitazioni ubicate in comuni diversi.

L’articolo 5-decies del D.L. n. 146/2021 ha modificato la lettera b) del comma 741 della Legge n. 160/2019.

A seguito di tale modifica l’esenzione Imu, in caso di dimora abituale e residenza anagrafica fissate in immobili diversi, si applica per un solo immobile.

Tale previsione si applica per gli immobili situati sia nel territorio comunale, che in comuni diversi.

La norma in questione non si è autoqualificata come norma di interpretazione autentica e, pertanto, produce effetti dal 2022.

Chi sceglie l’immobile che beneficia dell’esenzione Imu?

La scelta di quale unità immobiliare destinare ad abitazione principale ai fini dell’esenzione Imu è rimessa al contribuente.

È possibile ritenere che tale scelta vada indicata nella dichiarazione Imu.

Tale scelta, tuttavia, non è libera.

La stessa, infatti, è sempre condizionata:

  • alla residenza anagrafica;
  • alla dimora abituale.

Pertanto, se i coniugi possiedono in comproprietà l’abitazione in città e uno dei due ha anche l’abitazione al mare, dove ha spostato la residenza ma non la dimora abituale, non c’è scelta.

L’abitazione al mare continuerà ad essere soggetta ad Imu e quella in città sarà esente solo per il comproprietario senza altre proprietà.

Sul recupero degli anni pregressi appare prudente aspettare l’esito della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale si pronuncerà, infatti, sulla normativa in vigore fino al 2021.

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Fonte: Il Sole 24 Ore n. 16 del 17/01/2022 pag. 31
Autore: Pasquale Mirto

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