dipendenti p.a.
Personale Enti Locali

Dipendenti p.a. a domanda dove risiede la famiglia

I dipendenti p.a. possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche nella regione o nella provincia dove risiede la famiglia.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza del 4 giugno 2024, n. 99.

Con questa decisione, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 151/2001 (il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Infatti, tale ultimo articolo non prevede che i dipendenti pubblici, con figli fino a tre anni, possano chiedere il trasferimento temporaneo laddove hanno fissato la residenza familiare.

La norma censurata stabilisce che il genitore con figli fino a tre anni, dipendente di p.a., può essere assegnato a una sede di servizio sita nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale assegnazione può avvenire:

  • a richiesta,
  • anche in modo frazionato,
  • ma complessivamente per un periodo fino a tre anni.

Tutto ciò a condizione della sussistenza di un posto vacante e disponibile di pari posizione retributiva e previo assenso di entrambe le p.a. interessate (quella di provenienza e quella di destinazione).

Cosa afferma la Corte costituzionale con riferimento ai trasferimenti dei dipendenti p.a.?

Per i dipendenti p.a. la Corte stabilisce che la possibilità di ottenere il trasferimento solo “a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita l’attività lavorativa” è un requisito che ne condiziona il concreto ambito di applicazione, anche sul piano soggettivo.

Infatti, sono esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio del trasferimento i dipendenti pubblici che hanno fissato la residenza familiare, dove vive il figlio minore, in una regione o provincia comunque diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori.

La Corte, quindi, dichiara l’illegittimità dell’art. 42 bis, co. 1, nella parte in cui prevede che il trasferimento del dipendente pubblico, con figli fino a tre anni, possa avvenire in una sede di servizio della stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché “a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.

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Fonte: Italia Oggi n. 132 del 05/06/2024 pag. 31
Autore: Daniele Cirioli

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